Vista la Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’anno 2025, Spes non confundit, del 9 maggio 2024 e in particolare considerato quanto stabilito al n. 5 «il pellegrinaggio esprime un elemento fondamentale di ogni evento giubilare» e «anche nel prossimo anno i pellegrini di speranza non mancheranno di percorrere vie antiche e moderne per vivere intensamente l’esperienza giubilare»;
considerato che la medesima Bolla, oltre a indicare le Porte Sante e le Chiese Giubilari in Roma e in altri luoghi del mondo, indicava l’importanza di valorizzare anche a livello locale altri luoghi, come spazi di accoglienza, in cui generare speranza (così per i Santuari mariani al n. 24: «In questo Anno giubilare i Santuari siano luoghi santi di accoglienza e spazi privilegiati per generare speranza»);
viste le Norme sulla concessione dell’indulgenza durante il Giubileo Ordinario dell’anno 2025 della Penitenzieria Apostolica, del 13 maggio 2024 che, tra i luoghi per i sacri pellegrinaggi individua, nelle circoscrizioni ecclesiastiche diverse da Roma e dalla Terra Santa, la «Chiesa cattedrale o altre Chiese e luoghi sacri designati dall’Ordinario»;
DECRETO
che per tutta la durata dell’Anno Santo 2025, dal 29 dicembre 2024 (apertura dell’anno giubilare a livello diocesano), fino a domenica 28 dicembre 2025 (conclusione del Giubileo), siano da considerarsi Chiese Giubilari, per i sacri pellegrinaggi, nella Diocesi di San Miniato, oltre alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio a San Miniato (già prevista dalle succitate Norme):
- Santuario di Santa Maria Madre dei Bimbi a Cigoli;
e le seguenti Chiese in ogni vicariato:
- Santuario di Santa Maria Madre della Divina Grazia a San Romano (Vicariato I)
- Santuario della Santissima Annunziata a Capannoli (Vicariato II)
- Santuario Madonna delle Grazie e San Rocco a S. Croce sull’Arno (Vicariato III)
- Santuario Santa Maria delle Vedute Fucecchio (Vicariato IV)
Come stabilito dalle Norme della Penitenzieria Apostolica, le stesse indulgenze sono concesse, alle medesime condizioni, a quanti non potranno partecipare alle solenni celebrazioni, ai pellegrinaggi e alle visite per gravi motivi (monache e monaci di clausura, anziani, infermi, reclusi, come pure coloro che, in ospedale o in altri luoghi di cura, prestano servizio continuativo ai malati).
L’indulgenza giubilare si potrà inoltre acquistare con le opere di misericordia e penitenza indicate dalle Norme: la partecipazione a Missioni popolari, esercizi spirituali o incontri di formazione sui testi del Concilio Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica; le opere di misericordia corporali e spirituali; la visita per un congruo tempo ai fratelli che si trovino in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani in solitudine, diversamente abili…); le opere di penitenza (in particolare al venerdì); le opere di carattere religioso o sociale.
L’indulgenza, che oltre all’opera indulgenziata richiede sempre l’adempimento delle solite condizioni (cf. Enchiridion Indulgentiarum, IV ed., n. 20 §1) può essere ottenuta per sé o per i fedeli defunti una volta al giorno. Quando è applicata alle anime dei defunti, in questo straordinario Giubileo, potrà essere applicata anche una seconda volta (cf. Norne, III).
Per facilitare l’accesso al sacramento della Penitenza, invito tutte le Parrocchie, i Santuari e le altre chiese a stabilire con ampiezza tempi e modalità di accesso alla confessione sacramentale, anche valorizzando quelle che sono considerate tradizionalmente Chiese penitenziali.
Dato a San Miniato il giorno 17 ottobre 2024
Memoria liturgica di Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire