Decreto sugli Atti di Straordinaria Amministrazione

Prot. Gen. n. 52 / 2024

 

  • Visto il canone 1281 § 2 del codice di diritto canonico:
  • visti i canoni da 1291 a 1295 del codice di diritto canonico, circa la valida alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica e i negozi giuridici che possano intaccare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche, peggiorandone la condizione;
  • visto il canone 1297 del codice di diritto canonico, relativo alle locazioni di beni della Chiesa;
  • viste le determinazioni assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana con delibera nr. 38 del 21 settembre 1990;
  • vista la delibera nr. 20 dalla Conferenza Episcopale Italiana con del 27 marzo 1999 per determinare le competenze di cui al canone 1292 § 1 del codice di diritto canonico;
  • vista l’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, pubblicata il 1° settembre 2005;
  • attesa la necessità di aggiornare le disposizioni in materia promulgate dal mio predecessore:
  • sentito il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici in data 15 maggio 2024
  • sentito il parere del Collegio dei Consultori in data 23 aprile 2024
  • premesso che i limiti di importo stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana (per atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al governo del Vescovo Diocesano) sono, al momento, i seguenti: somma minima Euro 50.000,00 – somma massima Euro 250.000,00,

col presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

Gestione Immobili

1. gli atti giuridici che impegnino a trasferire o che trasferiscano, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;

2. gli atti giuridici che impegnino a trasferire o che trasferiscano, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni mobili aventi interesse storico artistico di qualunque valore;

3. gli atti giuridici che impegnino a trasferire o che trasferiscano, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni mobili se di valore superiore a euro diecimila,00;

4. gli atti giuridici che impegnino a costituire o costituiscano, a qualsiasi titolo, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;

5. il contratto di comodato a titolo gratuito, di un bene immobile di qualunque valore;

6. la locazione o la costituzione di diritti personali di godimento di beni immobili di qualunque valore;

7. gli atti giuridici che impegnino ad acquisire o che acquisiscano a titolo oneroso la proprietà di beni immobili di qualunque valore o di beni mobili di valore superiore ad euro diecimila,00;

8. gli atti giuridici che comportino la variazione della destinazione d’uso o della destinazione urbanistica di beni immobili;

9. gli atti giuridici e i negozi di qualunque valore relativi all’esecuzione di lavori di nuova costruzione e/o di ampliamento, nonché quelli relativi alle demolizioni;

10. gli atti giuridici e i negozi aventi per oggetto l’esecuzione di lavori di restauro su beni immobili o mobili, di risanamento conservativo e straordinaria manutenzione (nonché il loro prestito) il cui valore sia superiore ad euro diecimila,00;

Convenzioni

11. le convenzioni urbanistiche sottoscritte con le pubbliche amministrazioni o con enti pubblici che comportino l’assunzione di obblighi e doveri;

12. l’accettazione o la rinuncia di donazioni, eredita e legati;

13. le transazioni e gli atti giuridici che comportino la rinuncia ad un diritto;

14. l’accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche o da persone fisiche il cui valore sia superiore ad euro diecimila,00;

15. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie, arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali dello Stato, nonché la presentazione dell’interpello e l’accesso ai procedimenti di mediazione;

Attività

16. gli atti giuridici che comportino l’inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o di comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;

17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l’adesione ad enti già costituiti), nonché la costituzione di società, l’acquisizione o la dismissione di partecipazioni societarie;

18. la costituzione o l’estinzione di un ramo di attività ONLUS o simili;

19. i contratti bancari con istituti di credito e persone giuridiche, che comportano impegni debitori, affidamenti, finanziamenti, mutui;

20. l’accettazione e la concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modica entità, a motivo di pietà o carità;

21. l’emissione o la cessione di cambiali, l’avallo alle medesime e la concessione di fidejussioni e garanzie personali;

22. l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari in genere, ad esclusione dei titoli emessi dallo Stato italiano;

23. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;

24. i contratti per l’assunzione di personale dipendente, nonché la stipula di contratti di collaborazione per prestazioni non aventi carattere occasionale;

25. gli atti per il conferimento di procura generale o speciale;

26. per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero in cura d’anime assegnato alla parrocchia.

 

Negli atti riguardanti l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) di San Miniato il valore dell’operazione (quando indicato) viene modificato a: «superiore ai cinquantamila,00 euro»; inoltre si esonera l’IDSC dalla richiesta di autorizzazione per gli atti indicati ai numeri: 5; 6; 8; 9; 13; 16; 18.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell’ente richiedente, di cui si chiede lo stralcio del verbale.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto vescovile del 13 ottobre 2017.

Stabilisco che il presente decreto entri in vigore a far data da 15 giugno 2024 sia promulgato mediante pubblicazione sul bollettino diocesano, sul settimanale della Diocesi e permanentemente sul sito web diocesano.

Mentre affido ai competenti uffici della Curia Vescovile il compito di assicurarne un’adeguata diffusione e conoscenza presso le persone giuridiche soggette alla mia autorità e presso le competenti sedi dell’amministrazione civile, ne raccomando e urgo la puntuale applicazione da parte di tutte le persone giuridiche soggette all’autorità dei Vescovo diocesano.

    

+Giovanni Paccosi 

Vescovo di San Miniato

Sac. José Luis Solari,

Cancelliere vescovile

 

 

 

San Miniato, Curia Vescovile
07-06-2024